L’INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO NELLA CONVIVENZA MORE UXORIO E OBBLIGO DI RESTITUZIONE

Con l’ordinanza n. 4659 del 15 febbraio 2109 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un uomo condannato a corrispondere all’ ex convivente more uxorio la metà del valore di un immobile a lui intestato e costruito con il rilevante contributo economico della sua ex convivente.

Il ricorrente asseriva l’inapplicabilità, al caso di specie, tourt court dell’art. 2041 c.c. – relativo all’azione generale di arricchimento senza giusta causa – in quanto si trattava di esborsi effettuati spontaneamente in adempimento di doveri morali o sociali in costanza di convivenza “more uxorio”  e pertanto irripetibili ai sensi dell’art. 2034 c.c.

La decisione della Corte è in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità da cui ritiene di non doversi discostare. Il percorso logico argomentativo svolto dagli Ermellini dà rilievo alla necessità di valutare la proporzionalità e l’adeguatezza del valore delle prestazioni, eseguite da un convivente a vantaggio dell’altro, alle condizioni sociali e patrimoniali  dei componenti della famiglia di fatto. Tale parametro di adeguatezza impone di ritenere la sussistenza dell’ingiustizia dell’arricchimento tutte le volte in cui si ravvisi che le prestazioni eseguite tra conviventi di fatto travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza a vantaggio di uno sull’altro, cosicché chi ne ha tratto maggior vantaggio, è tenuto a  restituire quanto ingiustificatamente ricevuto.