Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di
Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri.
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue :
Art. 1.
Contemporaneamente alle elezioni per lAssemblea Costituente il popolo sarà chiamato
a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o
Monarchia).
Art. 2.
Qualora maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, dopo la
sua Costituzione, come suo primo atto eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che
eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della
Costituzione deliberata dallAssemblea.
Per lelezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre
quinti dei membri dellAssemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale
maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta lelezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli
presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà lincarico per
la formazione del nuovo Governo.
Nellipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati
del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni
saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle
elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia,
continuerà lattuale regime Luogotenenziale fino allentrata in vigore delle
deliberazioni dellAssemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.
Art. 3.
Durante il periodo della Costituzione e fini alla convocazione del Parlamento a norma
della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia
costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di
approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dallAssemblea.
Il Governo potrà sottoporre allesame dellAssemblea qualunque altro argomento
per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa,
Il Governo è responsabile verso lAssemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dellAssemblea non porta come
conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sonno obbligatorie soltanto in seguito alla
votazione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e
adottata a maggioranza assoluta dei Membri dellAssemblea.
Art. 4.
LAssemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di
Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le
elezioni.
LAssemblea è sciolta di diritto il giorno dellentrata in vigore della nuova
Costituzione e comunque non oltre lottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può
prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno dellAssemblea
Costituente applicherà il regolamento interno della camera dei deputati in data I luglio
1900 e successive modificazioni fino al 1922.
Art. 5.
Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo
dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti in quanto applicabili.
Art. 6.
I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dellAssemblea Costituente ai
sensi del primo comma dellart. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere
sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Art. 7.
Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto luogotenenziale che indice le
elezioni dellAssemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono
impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nelladempimento dei doveri
del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dellAssemblea
Costituente. Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento,
limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 8.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito in Consiglio dei Ministri,
saranno emanate le norme relative alle operazioni del referendum, alla proclamazione dei
risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami
relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare ed integrare, a tali
fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946 n. 74, per lelezione
dei deputati dallAssemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato,
prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.
Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta
Ufficiale " del Regno.
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