Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di
Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal
popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, unassemblea
Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.
Art. 2.
È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la
sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dellattuale stato di guerra,
contenuta nel comma terzo dellarticolo unico del R. decreto-legge 12 agosto 1943, n.
705, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei
fasci e delle corporazioni.
Art. 3.
I ministri e sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione
nellinteresse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dellAssemblea
Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.
Art. 4.
Finché non sará entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di
legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali decreti legislativi preveduti nel
comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del regno con la
formula:
"Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta di
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
"
Art. 5.
Fino a quando resta in vigore la disposizione dellart. 2, comma primo del R.
decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nellart
I della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del regno
con la formul :
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
"Gazzetta Ufficiale " del regno serie speciale e sarà presentato
allAssemblee Legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il
relativo disegno di legge.
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