Leggi preparatorie dell’Assemblea Costituente

Decreto-legge luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151

(Gazz. Uff., Serie speciale 8 luglio 1944, n. 39). - Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

In virtù della autorità a noi delegata;

  • Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

  • Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129.

  • Ritenuta la necessità e l’urgenza per causa di guerra;

  • Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un’assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.

I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 2.
È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell’articolo unico del R. decreto-legge 12 agosto 1943, n. 705, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 3.
I ministri e sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.

Art. 4.
Finché non sará entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del regno con la formula:

"Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta di…

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue…"

Art. 5.
Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma primo del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell’art I della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del regno con la formul :

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo…

Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale " del regno —serie speciale— e sarà presentato all’Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.