Disposizioni
transitorie e finali
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i
Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
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sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
-
hanno fatto parte del disciolto Senato;
-
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
-
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre
1926;
-
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri
del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di
nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con
il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell' articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di
cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue
leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all' articolo116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la
tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e
alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano
al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque
giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il
1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
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Data
a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
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CONTROFIRMANO
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Il Presidente
dell'Assemblea Costituente
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Il Presidente
del Consiglio dei ministri
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UMBERTO TERRACINI
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ALCIDE DE GASPERI
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Il
Guardasigilli
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GIUSEPPE
GRASSI
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INDICE |