Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
Articolo 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Articolo 59
E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Articolo 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti,
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunitepossono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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