Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo VI
Garanzie costituzionali
Sezione II
Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali
Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi,
e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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