Parte
II
Ordinamento della Repubblica
Titolo V
Le Regioni, le Province, i Comuni
Articolo 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Articolo 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione.
Articolo 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle
d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali.
Articolo 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali:
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
Articolo 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie,
ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici
Articolo 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge
della Repubblica.
Articolo 120
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Articolo 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Articolo 122
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere
del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri
lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.
Articolo 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Articolo 124
Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione.
Articolo 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in
forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Articolo 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la
Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio.
Articolo 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il
caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia
la competenza.
Articolo 128
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Articolo 129
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Articolo 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma
di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Articolo 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
Articolo 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un'altra.
Articolo 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
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