Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo IV
La Magistratura
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Articolo 111
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
Articolo 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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