Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo III
Il Governo
Sezione III
Gli organi ausiliari
Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 100
Il Consiglio di Stato] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei
casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
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