Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo III
Il Governo
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Articolo 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialitą dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e
le responsabilitą proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Articolo 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianitą.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per
i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di
polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
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